giovedì 9 aprile 2015

Autorità portuale

L'autorità portuale, in Italia, è un ente pubblico di personalità giuridica avente, tra gli scopi istituzionali, la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale.
Rappresenta il porto di sua competenza in tutto il mondo. Tale ente è stato istituito in Italia con la legge del 28 gennaio 1994 n. 84 nell'ambito del riassetto della legislazione in materia portuale. Nel 1995 a Livorno vi fu il primo insediamento in Italia di tale Autorità.

L'autorità portuale è dotata di autonomia amministrativa, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge. Ad essa sono state attribuite numerose funzioni, alcune delle quali in precedenza svolte dall'Autorità Marittima. Tali funzioni sono così sintetizzate:
  1. Pianificazione territoriale dell'ambito portuale. Il piano regolatore portuale, individua le caratteristiche e la funzione delle aree interessate e definisce l'ambito complessivo del porto, comprese le aree adibite alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviari;
  1. Indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività esercitate nei porti, individuando le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi nella garanzia del rispetto degli obiettivi prefissati, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività in questione ed alle condizioni di igiene del  lavoro;
  1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione per il mantenimento dei fondali;
  1. Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale;
  1. Amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale
L'Autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto concerne l'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché la determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa. Il rendiconto finanziario è soggetto al controllo della Corte dei Conti.


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